31/8/2008
    Valori Mobiliari - Bond - BOND CIRIO – TRIBUNALE di ACQUI TERME
    Un risparmiatore, difeso dal Prof. Avv. Eduardo Spano di Milano, ha ottenuto da Intesa San Paolo, difesa da un noto studio torinese, la restituzione dell'intero importo a suo tempo addebitato in conto e gli interessi legali dal 2001, senza dovere restituire i titoli acquistati, né gli importi finora ricevuti dai liquidatori della Cirio.


    Gli argomenti più interessanti della sentenza del Tribunale piemontese sono:
    è onere della banca, in occasione di ogni operazione, di assumere informazioni circa la situazione attuale del cliente, onde esercitare in maniera compiuta il controllo di adeguatezza. A tal proposito non rileva che otto anni prima i clienti avessero apposto la crocetta alla dichiarazione di rifiuto di fornire informazioni.
    L'adeguatezza non può determinarsi implicitamente tenuto conto del portafoglio del cliente e degli investimenti c.d. a rischio.
    La diversificazione del portafoglio, anche comprensivo di obbligazioni c.d. sicure, fa ritenere che si trattasse di soggetti di profilo di rischio medio se non basso.
    È connesso ad alta redditività di un titolo il corrispondente rischio, ma il dovere di informazione è tanto più preciso e penetrante, quanto è maggiore la rischiosità, in modo di mettere l'investitore non professionale in grado di operare la scelta consapevole di acquistare valutando ed accettando il rischio conseguente.
    Il SanPaolo era a conoscenza delle difficoltà finanziarie della Cirio e l'emissione era stata effettuata per trasferire agli investitori i crediti della banca verso la Cirio, comportamento sanzionato dal Ministero dell'Economia nei confronti degli esponenti del SanPaolo.
    In caso di cointestazione del conto corrente, gli obblighi informativi della banca debbono essere esercitati nei confronti di entrambi i cointestatari.
    Se i clienti fossero stati informati circa l'inadeguatezza dell'investimento, non lo avrebbero effettuato.